studioellea
studio di architettura per l'ambiente: Ritenendo la professione dell'architetto imprescindibile dall'abitare, dal fruire e governare il territorio, ci poniamo l'obbiettivo di sostenere, promuovere e diffondere una cultura etica della gestione delle risorse, nel rispetto delle biodiversità e del ciclo vitale.
ENERGIA
Categories: Energia

Diapositiva10

Dal 25 luglio è entrato in vigore  il DM 26 giugno 2009 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.158 del 10 luglio 2009, contenente le “Linee Guida Nazionali per la Certificazione Energetica degli Edifici”.

Il provvedimento segue il decreto del Presidente della Repubblica del 2 aprile scorso (n.59), che fissa i requisiti energetici minimi per i nuovi edifici e per le ristrutturazioni di quelli esistenti.

Fra le principali novità và segnalato: Metodologie di calcolo per la Certificazione Energetica (All. A, punto 4 e 5); Fabbisogno energetico estivo dell’involucro (All. A, punto 6) , Indicatori di Classe (fabbisogno energetico primario globale, per riscaldamento e per la produzione di acqua calda sanitaria) (All. A, punto 7) ; Classificazione dei singoli appartamenti (All. A, punto 7.5); Classificazione nazionale (legato all’EPilim ovvero alla località e al rapporto S/V) (All. 4) ; Nuovi schemi per ACE e AQE (All. 5,6,7).

Con queste procedure sarà ora possibile rendere evidente a tutti i cittadini la qualità energetica degli immobili garantendo nel contempo l’efficienza e il risparmio energetico.

Consulta QUI il DECRETO 26 GIUGNO 2009 [ PDF - 56 KB ]

QUI gli ALLEGATI alle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici [ PDF - 1,8 MB ]


Dal 1° luglio 2009 è obbligatorio in tutta Italia redigere l’attestato di certificazione energetica per le singole unità immobiliari, anche sotto i 1000 mq, per gli atti di compravendita e dell’anno prossimo anche per i contratti di fitto.(sia esistenti che di nuova costruzione), come già previsto dall’art. 6 comma 1-bis del Dlgs 192/2005. Tuttavia, fino all’entrata in vigore delle Linee Guida nazionali, nelle Regioni sprovviste di una propria legge in materia, l’attestato di certificazione energetica era sostituito dall’attestato di qualificazione energetica, redatto dal direttore dei lavori e presentato al Comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori; ora, con le Linee Guida, in queste Regioni, l’attestato di qualificazione energetica scompare per lasciare il posto all’attestato di certificazione energetica.

La procedura di certificazione energetica degli edifici prevede che il titolare del titolo abilitativo a costruire, comunque denominato, o dal proprietario, o dal detentore dell’immobile, richieda, a proprie spese, ai Soggetti certificatori riconosciuti ai sensi del Dpr di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), del Dlgs 192/2005, la certificazione energetica dell’immobile.

Il certificatore deve:

1. eseguire una diagnosi, o una verifica di progetto, per determinare la prestazione energetica dell’immobile e individuare gli interventi di riqualificazione energetica economicamente convenienti;

2. classificare l’edificio in funzione degli indici di prestazione energetica e confrontarlo con i limiti di legge e le potenzialità di miglioramento in relazione agli interventi di riqualificazione individuati;

3. rilasciare l’attestato di certificazione energetica.

Le principali novità introdotte dalle Linee Guida: – la performance energetica dell’edificio è rappresentata graficamente attraverso un “cruscotto” – ossia uno schema in cui indicare con una lancetta il livello di efficienza energetica e il livello di prestazione energetica raggiungibile nel breve periodo – che si aggiunge al grafico a istogrammi orizzontali colorati; – la targa energetica indicherà sia le prestazioni energetiche dell’involucro che il rendimento medio dell’impianto; – per gli edifici superiori a 200mq diventa obbligatorio indicare le performance dell’involucro anche in relazione alla climatizzazione estiva; – le classi energetiche diventano otto, identificate dalle lettere dalla A alla G, con l’introduzione di una classe A+. per gli edifici esistenti fino a 1000 mq di scadente qualità energetica, il proprietario può ottemperare all’obbligo di allegare il certificato energetico all’atto di compravendita o di locazione, con un’autodichiarazione in cui afferma che l’edificio è di classe energetica G e che i costi energetici sono molto alti.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.